Divorzi congiunti e giudiziali

Divorzi congiunti e giudiziali

Ubicazione ufficio: Piano primo, stanza 108

Altre informazioni

Il divorzio costituisce la definitiva cessazione dei diritti e dei doveri derivanti dal matrimonio, ma può essere chiesto al Tribunale solo dopo tre anni di separazione legale (decorrenti dal giorno dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati).

Se si è contratto matrimonio religioso si chiederà la "cessazione degli effetti civili del matrimonio"; se il matrimonio è stato celebrato con rito civile si chiederà lo "scioglimento del matrimonio".

Per chiedere il divorzio congiunto è necessario rivolgersi ad un legale<.

Divorzio Congiunto

Il divorzio congiunto può essere chiesto quando entrambi i coniugi sono d'accordo per l'ottenimento del divorzio e concordano le condizioni relative ai figli ed ai rapporti patrimoniali che lo regolano (art. 4, comma 16, Legge n. 898 del 1970).

La procedura è soggetta al pagamento del contributo unificato pari ad € 43,00; è esente da bolli giudiziari o diritti di cancelleria

Divorzio Giudiziale

Il divorzio giudiziale può essere chiesto da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo (artt. 1 e segg. Legge n. 898 del 1970).

La procedura è soggetta al pagamento del contributo unificato pari ad € 98,00; è esente da bolli giudiziari o diritti di cancelleria

Documenti da presentare unitamente al ricorso in doppia copia:

  • Atto di Matrimonio integrale, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
  • certificato cumulativo di Residenza e Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  • copia conforme della sentenza di separazione giudiziale con attestazione di passaggio in giudicato/copia conforme del decreto di omologazione della separazione consensuale;
  • Nota iscrizione a ruolo ordinarie
  • modulo istat per divorzi