Amministrazione di sostegno

Amministrazione di sostegno - Legge 9 gennaio 2004, n. 6

Cos'è

È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).

Scopo della legge è quello di supportare queste persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.

Per questo motivo l’istanza per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti per i quali è richiesta l'assistenza.

L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può essere nominato amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).

 Al minore di età, può essere nominato un AdS nell’ultimo anno di minore età, ma la nomina diventa esecutiva al compimento del 18°anno.

N.B.: Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore: occorre anche che sussista un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l’interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.

Normativa

Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004)

Artt.404 e segg. C.c.

Chi può richiedere

La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.

Cosa serve

  • Nota di iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria € 27,00 e diritti di copia € 8,88 ( entrambi da pagare con PagoPA )
  • Domanda  al Giudice Tutelare di nomina di amministratore di sostegno
  • la documentazione indicata nella domanda

Come si svolge il procedimento

Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare (v. modulistica) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura, è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza.

Se con la domanda, il richiedente propone il nome di una persona per  l’assunzione della carica di amministratore di sostegno (l’indicazione non è peraltro vincolante per il Giudice) dovrà depositare il certificato dei carichi pendenti e il certificato generale  del casellario  della persona proposta (da richiedere alla competente Procura della Repubblica).

La domanda va depositata presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione (vedi orario di apertura al pubblico) personalmente dal ricorrente o da persona da lui delegata (in tal caso vanno esibiti la delega e il documento di riconoscimento del delegante), previa prenotazione di appuntamento online.  La cancelleria iscriverà a ruolo il procedimento e rilascerà il relativo numero nonché il provvedimento di fissazione udienza.

E’ possibile seguire lo stato del proprio procedimento scaricando l' app Giustizia Civile dal proprio store,  inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnato dalla cancelleria al momento del deposito dell’istanza, seguendo il percorso : Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° R.G. Procedimento.

Il ricorrente è tenuto ad inviare una fotocopia della domanda  presentata e del decreto di fissazione dell’udienza (tramite notifica a mezzo di ufficiale giudiziario od almeno con raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone che potrebbero opporsi alla nomina: la stessa persona per la quale si richiede la nomina di amministrazione (gli va spedita anche se totalmente incapace), il coniuge, il padre e la madre, i figli e i fratelli.

Se la persona interessata aveva un fratello o una sorella morti precedentemente anche i figli di questi ultimi.

Se mancano tutte queste persone (solo se mancano tutti) i nonni, gli zii, i prozii e cugini della persona per la quale si richiede la nomina. Ciò perché queste persone devono essere avvisate della possibilità che sia nominato l’amministratore.

In alternativa queste persone possono intervenire all’udienza oppure si può far firmare loro la domanda e allegare una fotocopia della carta di identità.

La comunicazione va fatta, quantomeno, nel caso pluralità di parenti e/o affini a quelli che sono più vicini al beneficiario e che possono rendere informazioni utili.

All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà esaminarla all’interno del veicolo.

Se non è possibile trasportare il beneficiario nemmeno in ambulanza, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare all’udienza. Ove la persona interessata non compaia il Giudice rinvierà la decisione e fisserà nuova udienza per l’esame.

Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale accoglie o rigetta l’istanza di nomina di amministratore di sostegno,  nomina l’ADS e fissa la data del relativo giuramento, se trattasi di persona diversa da quelle presenti in udienza.

Effetti

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno.

Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Doveri dell'amministratore di sostegno

Con il giuramento l’amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza (prima del giuramento non può esercitare le funzioni); nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario ed informarlo delle decisioni che intende prendere, relazionando, in caso di dissenso, il Giudice Tutelare.

Appena nominato l’amministratore dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili), che presenterà al primo rendiconto (v. punto che segue).

Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, l’amministratore deve redigere il rendiconto della gestione economica (v. modulistica) nonché una breve relazione scritta con cui  fornirà al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario da inviare alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione  a mezzo del servizio postale ovvero presso  gli Sportelli territoriali dell'Amministrazione di Sostegno . Alla cessazione dell’incarico (per decesso del beneficiario o per altra ragione) l’amministratore di sostegno dovrà depositare in cancelleria un rendiconto finale sul modello di quello annuale (v. modulistica) , allegando la documentazione attestante le entrate e le uscite e l’estratto conto bancario o postale.

Al rendiconto, sia periodico che finale, vanno allegati gli estratti del conto corrente e/o titoli, oppure fotocopia del libretto bancario/ postale, nonchè le ricevute e/o le fatture delle spese non misurabili dagli estratti conto, qualora non ordinarie.

L’amministratore potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo, oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione (v. modulistica)

L’amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in Cancelleria, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina.

Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi ed altro, v. art. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l’amministratore dovrà preventivamente chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione. (v. modulistica).  N.B.: l’autorizzazione va invece richiesta al Tribunale del luogo di apertura della successione qualora si tratti della vendita di beni pervenuti al beneficiario per successione e  sia ancora in corso  la procedura di accettazione con beneficio di inventario (ad esempio quando non siano stati ancora liquidati tutti beni).

Attenzione: l’autorizzazione deve essere richiesta prima di impegnarsi con terzi (es. prima di sottoscrivere un contratto preliminare con cui si impegni a vendere, ovvero un compromesso), perché l’autorizzazione potrebbe anche essere negata e l’amministratore si troverebbe a dover rispondere dei danni.

Rapporti con istituti affini

In caso di incapacità gestionale totale, anziché un amministratore di sostegno,  si può chiedere di  nominare un tutore.

È preferibile quest’ultima soluzione qualora ci sia il rischio che il soggetto possa essere vittima di raggiri (ad esempio perché, anziché trovarsi in una casa di cura, abbia una sua autonomia e abbia possibilità di fare acquisti sconsiderati o entrare in contatto con terzi che possano approfittare di lui), oppure se si debbano gestire situazioni complesse (es. quando la persona è titolare di una impresa).

La nomina del tutore presuppone però l’attivazione di un diverso procedimento (interdizione), per il quale occorre l’assistenza di un avvocato. L’interdizione potrebbe essere dichiarata anche se, nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno, il Giudice lo ritenesse necessario. In questo caso trasmetterà gli atti al Pubblico Ministero perché promuova il procedimento.

Situazioni di emergenza

In caso di necessità molto urgente, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti immediati (art. 405 co.4) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.

Gratuità dell'ufficio

L’ufficio è gratuito.  Può essere però attribuita una indennità: nella relativa richiesta vanno elencate le attività svolte di tipo economico con indicazione del valore, le attività di cura del beneficiario con indicazione (se l’ads è un professionista) delle ore impiegate nello svolgimento dell’incarico e della particolare gravosità, nonché vanno elencate le  eventuali spese sostenute se non già rimborsate su autorizzazione del Giudice Tutelare.

Modulistica

Informazioni

È possibile ricevere informazioni, assistenza e depositare i rendiconti  relativi all’amministrazione di sostegno presso gli Sportelli territoriali AdS (nella pagina è possibile trovare indirizzi ed orari di apertura).