Giudice di Pace

Giudice di Pace

Accorpamento degli Uffici del G.d.P di Bellano e Missaglia all'Ufficio del G.d.P. di Lecco

Nel proprio ambito territoriale, il Giudice di pace è l’ufficio giudiziario costituito da magistrati onorari che esercita la giurisdizione per le cause che rientrano nella sua competenza in materia civile e penale, nonché in materia di violazioni del Codice della strada e di opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Svolge anche una funzione conciliativa in sede non contenziosa senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non siano attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace; negli altri casi ha valore di scrittura privata.

Al Giudice di pace con il D. lgs. 14.9.2004, n. 241, convertito in legge n. 271 del 12.11.2004, è stata attribuita la competenza in materia di opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto (D.lgs. 25.07.1998 n. 286, art. 13, comma 8), di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore (D.lgs. 268/98 art. 13, co. 5 bis), nonché di convalida del provvedimento di trattenimento presso CPT emesso dal Questore (D.lgs. 268/98 art. 14); gli è stata attribuita anche la competenza penale per il reato di ingresso e trattenimento nel territorio dello Stato italiano (T.U. n. 286 del 25.7.1998, art. 10 bis) introdotto dalla legge 15.7.2009, n. 94.

Inoltre al Giudice di pace sono attribuite dal codice civile e di procedura civile, nonché da leggi speciali, le funzioni di ricevere testamento in caso di pubbliche calamità, malattie contagiose o infortunio, quando non è possibile avvalersi di un notaio; ordinare il rilascio di copie o estratti da pubblici registri, ad istanza del privato, da parte dei pubblici depositari quando gli stessi rifiutino o ritardino indebitamente il rilascio; autenticare le firme in caso di richiesta di referendum; ordinare al Presidente della Camera di Commercio di provvedere, su istanza dell’interessato, alla cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei debitori protestati.

Presso la cancelleria del Giudice di pace si può richiedere, tutti i giorni lavorativi ad eccezione del sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30, l’asseverazione giurata di perizie stragiudiziali o di traduzioni utilizzando la seguente modulistica:

Verbale di asseverazione perizie

Verbale di asseverazione traduzioni

Si possono, inoltre, rendere dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà o di certificazione.

Atto notorio

Asseverazioni Perizie e Traduzioni