Nomina del cancelliere per inventario

Nomina cancelliere per inventario

Cos'è

L’inventario dei beni è uno strumento previsto dal legislatore tutte le volte in cui il patrimonio di un soggetto (ad esempio l’infermo, il minore sottoposto a tutela, l’assente, la persona di cui si signori l’esistenza, il chiamato all’eredità per il quale sia ancora pendente il termine decennale per l’accettazione)  debba essere per legge amministrato e gestito da un soggetto diverso da quello a cui spetta (il tutore, l’amministratore di sostegno,  il curatore dell’eredità giacente o dei beni dell’assente). Esso ha lo scopo di accertare la composizione del patrimonio, individuandone le attività e le passività alla data immissione del tutore, dell’amministratore di sostegno  o del curatore  nella gestione dei beni e quindi  di tutelare il  soggetto cui i beni appartengono o dovranno essere alla fine assegnati.

La redazione dell’inventario è previsto altresì nell’ipotesi di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario: qui l’inventario serve a tutelare non solo l’erede che abbia accettato con tale particolare modalità e che, proprio per questo, risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dell’attivo ereditario, ma anche i creditori, i quali sono così posti nella condizioni di sapere se i beni sui quali intendono agire  per il recupero del loro credito siano di proprietà personale dell’erede oppure fanno parte dell’eredità.

Il legislatore ha disciplinato espressamente solo l’ipotesi dell’inventario in materia di apertura delle successioni, ma ha disposto che detta normativa si applichi a tutte le ipotesi in cui l’inventario sia previsto dalla legge.

Esso va  fatto col ministero di un pubblico ufficiale, normalmente un cancelliere o un notaio, nominato dal Giudice tutelare (nella tutela e nell’amministrazione di sostegno) o dal Tribunale alla presenza del soggetto che quei beni dovrà amministrare e, nella tutela, alla presenza di due testimoni. Nelle procedure di tutela e di amministrazione di sostegno il giudice tutelare può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero del cancelliere o del notaio qualora il patrimonio sia di modico valore.

Normativa di riferimento

Artt. 363, 484, 529 e segg. c.c. Artt. 769 e segg. Cpc

Cosa serve

Nota di iscrizione a ruolo (v.modulistica)

Ricorso (v. modulistica)

diritti di cancelleria € 27,00  (da pagare con PagoPA )

Contributo unificato da €. 98,00 (da pagare con PagoPA - non dovuto nel caso di tutela, amministrazione di sostegno, accettazione di eredità con b.i. quando l’erede  è un minore)

Competenza

E’ competente il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o, nel caso di tutela, amministrazione di sostegno, curatela, il Tribunale del luogo in cui il minore o l’infermo abbiano la sede principale dei loro affari o interessi

Come si svolge

Occorre depositare la domanda per la nomina del pubblico ufficiale presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione (v.orari cancelleria), previa prenotazione di appuntamento online.  La Cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero. Il Tribunale provvede con decreto, nominando il cancelliere del Tribunale. E’ possibile seguire lo stato del proprio procedimento scaricando l' app Giustizia Civile dal proprio store,  inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnato dalla cancelleria al momento del deposito dell’istanza, seguendo il percorso : Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° R.G. Procedimento.

Verificato l’avvenuto accoglimento della domanda, sarà possibile richiedere la copia del provvedimento di nomina previa richiesta da inviarsi via mail a : ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it.