Ammortamento di assegni – (artt. 69 e ss. r.d. 21/12/1933, n. 1736)

COS’E’

L’ammortamento di assegni è la procedura volta a privare di validità verso terzi l’assegno, assicurandone il pagamento al proprietario dello stesso.

Può essere richiesto ammortamento in caso di: smarrimento – sottrazione – distruzione.

SOGGETTI LEGITTIMATI

Se si tratta di assegno bancario l’ammortamento può essere chiesto solo dal beneficiario dell’assegno (cioè da colui a favore del quale l’assegno è intestato).

Se si tratta di assegno circolare l’ammortamento può essere chiesto sia dal beneficiario che dall’istituto emittente.

In caso di assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non è prevista alcuna procedura di ammortamento ma il prenditore (persona a cui l’assegno deve essere pagato) ha diritto di ottenere, a proprie spese, un duplicato denunciando la perdita al trattario (colui che riceve l’ordine di pagare: la banca) e al traente (colui che sottoscrive l’assegno).

PROCEDURA

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del titolo se ne può fare denuncia al trattario (banca) e chiedere l’ammortamento con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui l’assegno bancario è pagabile e, nel caso di assegno circolare, del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell’istituto che ha emesso il titolo.

Il ricorrente deve menzionare, nel ricorso, i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titoli in bianco, quelli sufficienti ad identificarlo.

II Presidente del Tribunale, svolti gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo possibile un decreto con cui pronuncia l’ammortamento e autorizza il pagamento dell’assegno trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Durante tale termine il ricorrente può esercitare tutti gli atti volti a conservare i suoi diritti e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigere il pagamento dell’assegno mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.

Contro il decreto di ammortamento il detentore può proporre opposizione, con atto di citazione da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente.

Se, trascorso il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammortamento nella Gazzetta Ufficiale, l’opposizione non viene proposta o viene rigettata con sentenza definitiva, l’assegno bancario perde efficacia.

Su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del Tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva di rigetto dell’opposizione, (sentenza che non accoglie l’opposizione e contro la quale non è più possibile proporre impugnazione), chi ha ottenuto l’ammortamento può esigere il pagamento dell’assegno.