Ammortamento di buoni fruttiferi e libretti di risparmio – (artt. 1 e ss. L. 30/7/1951, n. 948)

COS’E’

L’ammortamento di buoni fruttiferi, libretti di risparmio nominativi e al portatore, polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori depositati presso aziende di credito legalmente esistenti e autorizzate è una procedura volta a privare di validità verso terzi il titolo in caso di distruzione, sottrazione e smarrimento al fine di ottenerne il duplicato o il pagamento.

SOGGETTI LEGITTIMATI

Se il titolo è rappresentato da un buono fruttifero o da un libretto di risparmio nominativo, l’intestatario o chiunque dimostri di averne diritto.

Se si tratta di libretti di risparmio o di deposito al portatore il soggetto legittimato è il possessore.

PROCEDURA

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi o di libretti di risparmio nominativi, l’intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all’Istituto emittente presso Io stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile.

Tale denuncia deve contenere ogni estremo idoneo ad identificare il buono o il libretto, a stabilire le circostanze della perdita, e, se fatta da persona diversa dall’intestatario, tutte le notizie utili a legittimare il diritto del denunciante.

Ricevuta la denuncia l’istituto emittente appone, mediante affissione nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell’istituto emittente presso il quale il buono o il libretto è pagabile, un avviso in cui diffida l’ignoto detentore a farne consegna all’istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, con avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il buono o il libretto sarà considerato inefficace.

Se nei predetti 90 giorni non viene presentata opposizione oppure il titolo non viene recuperato o rinvenuto, il denunciante ha il diritto di ottenere dall’istituto emittente il rilascio del duplicato.

L’opposizione deve essere proposta davanti all’autorità giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell’istituto emittente presso il quale il buono o libretto è pagabile, con citazione da notificarsi all’istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia. L’opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso istituto emittente, non è ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la cancelleria. Se l’opposizione del detentore è respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza è passata in cosa giudicata.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore, oltre alla denuncia all’istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto è pagabile (indicando possibilmente il numero, l’eventuale intestazione e la somma iscritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita) deve, entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia stessa, presentare un ricorso al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento ove è pagabile il libretto, corredato da tutte le prove che dimostrino il suo possesso del libretto in oggetto. Una copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, all’istituto emittente, presso lo stabilimento ove il libretto è pagabile, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso contrario, l’annotazione di fermo si ha per non avvenuta.

Una volta ritenuti attendibili i fatti esposti e convincenti le prove addotte, il Presidente emette un decreto con cui pronuncia l’inefficacia del libretto e autorizza l’istituto emittente a rilasciarne un duplicato. II ricorrente deve notificare il decreto all’istituto emittente presso lo stabilimento ove il libretto è pagabile. Dopo il decorso del termine per l’opposizione (90 giorni) munito di una certificazione della cancelleria attestante la circostanza l’interessato potrà rivolgersi alla banca per ottenere il duplicato del titolo.

PER IL RILASCIO DI COPIA AUTENTICA DEL PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE: n. 2 marche diritti di cancelleria da euro 10.62 senza urgenza (con urgenza il triplo = euro 31,86)

PER IL RILASCIO NEL   CERTIFICATO DI NON OPPOSIZIONE euro 3.54 in marche da bollo (con urgenza – entro il terzo giorno- il triplo). N.B.: la presente richiesta di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio del Ruolo Generale Civile soltanto DOPO, che siano trascorsi 10 qiorni (termine previsto dall’art. 165 c.p.c. per la costituzione dell’attore) dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento del Presidente.