Tutele

Cos'è

La tutela è uno strumento nato per tutelare i soggetti che, per ragioni varie, si trovino in una situazione di incapacità di intendere e di volere, sono cioè privi della capacità di agire.

Essa è dunque prevista anzitutto a favore del minore, quando entrambi i genitori siano morti o quando, per altre cause, non possano esercitare la responsabilità genitoriale (ad esempio, nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità dei genitori, residenza all’estero dei genitori, decadenza dalla responsabilità genitoriale, ecc.).

La tutela si apre però anche a favore di soggetti maggiorenni che, stante la loro condizione di infermità mentale, che li rende incapaci di provvedere alla cura dei propri interessi, siano stati dichiarati, con sentenza, interdetti (c.d. interdizione giudiziale)  nonché, ancora, a favore di soggetti che, condannati con sentenza definitiva a pena detentiva superiore a 5 anni, siano privati per legge della capacità di agire durante l’esecuzione della pena (c.d. interdizione legale).

In tutti questi casi è il tutore che, sostituendosi al minore o all’interdetto (giudiziale o legale), agisce per conto e nell’interesse di lui. Per questo il tutore deve essere persona maggiorenne e di ineccepibile condotta.

Nel caso di tutela di minori egli è di regola designato nella persona indicata (con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata) dal genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale. Ove tale indicazione sia mancata e comunque in tutti gli altri casi, la scelta può cadere sul coniuge (ovviamente nei casi di interdizione), sugli ascendenti o altri prossimi parenti o affini. Se mancano parenti conosciuti o idonei nel luogo di domicilio dell'incapace, può essere investita della tutela l'amministrazione locale o un ente di assistenza, i quali poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l'attività di rappresentanza o assistenza.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minori, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.

Oltre al tutore, è previsto anche un protutore che ha la funzione di rappresentare il tutelato in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

Normativa

Art. 343 e ss. cod. civ.

Cosa serve

Ricorso

Nota di iscrizione a ruolo e diritti di cancelleria € 27,00 (da pagare con PagoPA )

Documenti da allegare al ricorso:

- certificato di residenza

- estratto dell’atto di nascita (viene rilasciato dal Comune)

-stato di famiglia

- eventuale atto di designazione da parte dei genitori (con traduzione giurata se in lingua straniera)

Competenza

E’  competente il Giudice Tutelare del Tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore o dell’interdetto (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale).

Come si svolge

Il procedimento si apre a seguito di segnalazione al Giudice Tutelare del Tribunale competente da parte di familiari o di altri soggetti, i quali dovranno depositare in cancelleria un apposito ricorso per l’apertura della tutela.

In particolare hanno l’obbligo di informare il Giudice Tutelare per l’apertura della tutela:

- l’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore, ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti;

- il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un Tutore o protutore;

- i parenti entro il 3° grado;

- la persona designata quale tutore o protutore;

- il Pubblico Ministero

- il cancelliere che ha depositato in cancelleria un provvedimento da cui deriva l’apertura di una tutela.

Il ricorso va depositato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (vedi orario di apertura al pubblico) previa prenotazione di appuntamento online.  La cancelleria iscriverà a ruolo il procedimento.  E’ possibile seguire lo stato del proprio procedimento scaricando l' app Giustizia Civile dal proprio store,  inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnato dalla cancelleria al momento del deposito dell’istanza, seguendo il percorso : Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° R.G. Procedimento.

Il Giudice Tutelare, sussistendo le condizioni, dichiara aperta la tutela e, assunte le informazioni atte a valutare l’ idoneità del soggetto  a ricoprire l’incarico, nomina il tutore. Se il minore ha compiuto 16 anni, lo stesso deve essere sentito dal Giudice. A tal fine egli dovrà comparire, insieme al tutore, all’udienza fissata per il giuramento.
Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni del tutelato, per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti ed i debiti dello stesso. Il tutore può chiedere ed ottenere dal Giudice Tutelare di essere esonerato dall'incarico, se esso sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo. Comunque, l'esercizio delle funzioni deve protrarsi fino a che il nuovo Tutore non abbia assunto l'incarico con la prestazione del giuramento.

L’ufficio è gratuito, ma il giudice, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Nella richiesta di indennità vanno elencate le attività svolte di tipo economico con indicazione del valore, le attività di cura del beneficiario con indicazione della particolare gravosità, nonché eventuali spese sostenute se non già rimborsate su autorizzazione del Giudice Tutelare.

Alla chiusura della tutela o comunque alla cessazione delle funzioni, il tutore deve  depositare in cancelleria un rendiconto finale sul modello di quello annuale (v. modulistica) , allegando la documentazione atta a comprovare le entrate e le uscite e l’estratto conto bancario o postale

Doveri del tutore

Il Tutore deve:

- aver cura della persona del tutelato;

- rappresentare il tutelato in tutti gli atti civili;

- amministrare i beni del  tutelato;

- procedere alla formazione dell’inventario dei beni;

- tenere regolare contabilità e annualmente rendere conto al Giudice Tutelare (Rendiconto annuale tutela).

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri.

Il Giudice non può comunque rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito. Potrebbe, tuttavia, sospenderlo immediatamente dall'esercizio della tutela a fronte di comportamenti gravi.

Autorizzazioni

Per il compimento di alcuni atti è necessario che il tutore sia autorizzato dal Giudice Tutelare o dal Tribunale, che devono verificare la rispondenza dell’atto medesimo agli interessi del tutelato. Ad esempio necessita l’autorizzazione del Giudice Tutelare (v. infra modulistica) per l’acquisto di beni, per riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche, assumere obbligazioni, accettare o rinunziare all’eredità accettare donazioni o legati etc (art.374 cpc)

E’ invece è necessaria l’autorizzazione del Tribunale (v. infra modulistica), per l’alienazione dei beni (ad eccezione di quelli soggetti a facile deterioramento), costituzione di pegni o di ipoteche, stipula di divisioni, compromessi o transazioni. L’autorizzazione è concessa previo parere del Giudice Tutelare e con l’intervento del Pubblico Ministero (art. 375 c.c.).

Gli atti compiuti dal tutore senza le necessarie autorizzazioni possono essere annullati su istanza del tutore stesso, del minore (una volta raggiunta la maggiore età), o dei suoi aventi causa.

N.B. Per quanto riguarda, in particolare, i capitali del tutelato, il tutore deve investire il denaro, di regola, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in depositi fruttiferi postali o bancari, in mutui ipotecari o obbligazioni emesse da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario, oppure nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato. Tuttavia, il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Rapporti con Istituti affini

Il minore ultrasedicenne che, autorizzato, abbia contratto matrimonio, è soggetto alla curatela anziché alla tutela.

Pertanto può compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quelli di straordinaria amministrazione, necessita del consenso del curatore e, a seconda dei casi, dell’autorizzazione del Giudice Tutelare o del Tribunale.

Modulistica

1 Domanda di autorizzazione ad accettare un'eredità tutela

2 Domanda di autorizzazione a rinunciare eredità tutela

3 Domanda di autorizzazione inerente vericoli tutela

4 Domanda di autorizzazione ad accettare un risarcimento danni tutele

5 Domanda di autorizzazione a riscuotere capitali tutela

6 Domanda di autorizzazione all'acquisto di immobili tutela

7 Domanda autorizzazione vendita Immobili Non ereditari

8 Domanda autorizzazione vendita Immobili ereditari tutela

9 Domanda autorizzazione vendita beni ereditari

10 Domanda generica al compimento di atti tutela

11 Rendiconto annuale o finale tutela