Cosa sono
Entrambi i genitori, o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano ex lege i figli minori o nascituri. Essi pertanto possono compiere liberamente, ossia senza bisogno di alcuna autorizzazione, atti ed attività necessari alla cura ed educazione dei figli stessi (c.d. ordinaria amministrazione).
Vi sono tuttavia atti (c.d. eccedenti l’ordinaria amministrazione) per il cui compimento il legislatore, a tutela degli interessi patrimoniali del figlio minore, ha previsto che i genitori debbano richiedere preventivamente l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare autorizza l’atto se valuta che esso risponda all’interesse del figlio, sia cioè necessario o utile per il minore o il nascituro: gli atti che necessitano di tale autorizzazione sono quelli elencati nell’art. 320 c.c. . In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi, riscuotere capitali. Nel caso in cui sussista un conflitto di interessi, attuale o potenziale, tra il minore e uno dei genitori esercenti la responsabilità su di esso, il figlio minore sarà rappresentato dall’altro genitore; se il conflitto sussiste tra il figlio ed entrambi i genitori (o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità) ovvero tra più figli minori soggetti alla stessa responsabilità genitoriale occorre richiedere preventivamente al Tribunale la nomina di un curatore speciale, il quale curerà gli interessi del minore in conflitto e richiederà le opportune autorizzazioni al compimento degli atti.
Il Giudice Tutelare, nell’autorizzare l’atto, determina altresì le modalità di impiego delle somme eventualmente ricavate. Attenzione: nel caso di vendita di beni ereditari pervenuti al minore in successione e per i quali non si sia ancora conclusa la procedura di accettazione con beneficio di inventario (per esempio non siano ancora stati liquidati tutti i debiti), l’autorizzazione alla vendita del bene va richiesta non al Giudice Tutelare, ma al Tribunale (del luogo di apertura della successione) che provvede in Camera di Consiglio su parere del Giudice Tutelare.
Normativa di riferimento
Art.320 c.c.
Art. 747 cpc
Chi può richiergli
I genitori congiuntamente o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale
Cosa serve
Nota di iscrizione a ruolo
Ricorso con relativi allegati (v. modulistica)
Per le richieste di autorizzazioni alla vendita di beni ereditari è dovuta la marca da bollo da €.27,00
Come si svolge il procedimento
Occorre proporre un ricorso al Giudice Tutelare competente (che è quello del luogo in cui il minore ha la sede principale dei suoi affari ed interessi) oppure, nel caso di vendita di beni ereditari, al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, spiegando le ragioni che rendono l’atto necessario, utile o conveniente per il minore.
Il ricorso va depositato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (v.orari di apertura della cancelleria), la quale rilascerà il numero di iscrizione a ruolo del procedimento. E’ possibile verificare l’iter e l’esito del procedimento via internet, collegandosi al Portale telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica registri) seguendo il percorso indicato e inserendo il numero di iscrizione a ruolo del procedimento.
Una volta verificato che il provvedimento sia stato reso, il ricorrente potrà recarsi in cancelleria per la richiesta di copia. La cancelleria non da’ comunicazioni.
Modulistica
Nota iscrizione a ruolo
1. Domanda di autorizzazione ad accettare eredità
2. Domanda di autorizzazione rinuncia eredità
3. Domanda di autorizzazione apertura Conto Corrente o Libretto
4. Domanda di autorizzazione a riscuotere un capitale
5. Domanda di autorizzazione alla vendita di immobili
6. Domanda di autorizzazione ad accettare risarcimento danni
7. Domanda di autorizzazione inerente i veicoli
8. Domanda di autorizzazione vendita Beni ereditari
9.Domanda di autorizzazione all'acquisto di immobili
10. Domanda generica di autorizzazione