La riabilitazione dai protesti
Cos’è/cosa serve
La riabilitazione è un provvedimento che serve a “cancellare” il protesto levato a seguito del mancato pagamento di una cambiale o di un assegno bancario. Per effetto della riabilitazione, il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.
Normativa
Art. 17 l. 108/1996
Chi può richiederla
Il debitore che abbia adempiuto l’obbligazione di cui al titolo protestato, che abbia cioè pagato l’importo dallo stesso portato oltre agli interessi e alle spese, quando sia trascorso un anno dal levato protesto e purché in quel lasso di tempo non abbia subito ulteriori protesti
Competenza
La domanda va proposta al Presidente del Tribunale competente in base al luogo di residenza del soggetto protestato
Cosa serve
- Istanza riabilitazione dai protesti
- Nota iscrizione a ruolo riabilitazione protesto
- Documentazione giustificativa indicata in calce all’istanza
- Contributo unificato di €. 98,00
- Marca diritti da €.27,00
Come si svolge il procedimento
Il soggetto interessato ad ottenere la riabilitazione deve depositare apposita istanza, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione giustificativa, nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione (orari di apertura della cancelleria). Se a richiedere la riabilitazione è una società, l’istanza deve essere proposta dal suo legale rappresentante (anche in proprio, se trattasi di società di persone).
La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri) può seguire l’iter del procedimento e prendere visione dell’avvenuto deposito del provvedimento conclusivo.
Il Presidente del Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, accoglie l’istanza proposta e concede la riabilitazione. In caso di documentazione incompleta o in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, invita il ricorrente ad integrare la documentazione prodotta oppure rigetta il ricorso.
Avverso il provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di riabilitazione è possibile proporre opposizione avanti la Corte di Appello competente entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di diniego o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione nel Bollettino dei protesti cambiari
Per i soli protesti levati nella Provincia di Lecco:
il provvedimento che accorda la riabilitazione viene trasmesso direttamente dal Tribunale alla Camera di Commercio di Lecco senza bisogno che l’utente si rechi in Cancelleria per richiederne copia conforme. La Camera di Commercio procederà poi, tempestivamente, alla pubblicazione del decreto del Presidente del Tribunale nel Registro Informatico dei Protesti.
L’utente, trascorso qualche giorno dall’emissione del provvedimento, verificata attraverso la consultazione del Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), dovrà recarsi presso la Camera di Commercio di Lecco per richiedere la definitiva cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti
Per i protesti levati al di fuori della Provincia di Lecco:
l’utente, verificata l’emissione del provvedimento attraverso la consultazione del Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), dovrà recarsi in Cancelleria per ritirare copia conforme, corrispondendo i relativi diritti (€11,54). Successivamente l’utente dovrà consegnare detta copia alla competente Camera di Commercio per la pubblicazione del decreto di riabilitazione e la definitiva cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti
n.b. Decorso il termine di 5 anni dal protesto questo viene comunque cancellati dal Bollettino dei protesti.