Autorizzazione rilascio documenti espatrio

Autorizzazione rilascio documenti espatrio

 

Cos'è

È la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in favore:

- del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)

- del minorenne, quando manchi l’assenso di uno o entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)

Normativa

art. 3 lett. A e B legge 1185/1967 e successive modifiche

Chi può chiederla

Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore.

Cosa serve

Nota di iscrizione a ruolo e marca da €. 27,00

Domanda (v. modulistica)

Documentazione allegata

Contributo unificato da €. 98,00 (salvo che sia richiesto esclusivamente nell’interesse del minore)

Come si svolge il procedimento

Occorre presentare una domanda (v. modulistica) al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. In caso di minore affidato ai servizi sociali, è necessario l’assenso scritto del Comune.
Va allegata l’eventuale sentenza di separazione o di divorzio e/o  l’eventuale provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale per i Minorenni (in ogni caso, con traduzione giurata, se si tratta di provvedimento emesso da autorità straniera). Attenzione:  il genitore ricorrente dovrà provare di aver inutilmente chiesto l’assenso all’altro genitore o l’impossibilità di richiedere tale assenso (ad esempio mediante il deposito della raccomandata con avviso di ricevimento).  Va altresì allegata l’autocertificazione di stato famiglia.
La domanda va  depositata, direttamente dal ricorrente o per il tramite di persona delegata (in questo caso deve essere prodotta delega e copia del documento identità del delegante), nella Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (link orari cancelleria), che iscriverà a ruolo il procedimento rilasciando il relativo numero. Il ricorrente potrà – già dopo pochi giorni – verificare direttamente lo stato del procedimento collegandosi al portale telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica registri) e inserendo il numero di iscrizione a ruolo. Normalmente il  Giudice ha necessità di fissare un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell’altro genitore.  In tal caso  il ricorrente dovrà recarsi in cancelleria per estrarre copia del provvedimento da notificare/comunicare alla controparte. Se invece il Giudice ritenesse non necessaria l’udienza, procederà direttamente all’accoglimento (o al rigetto, se non sussistessero i presupposti) dell’istanza: in tal caso il ricorrente dovrà recarsi in cancelleria per richiedere la copia del decreto da consegnare poi alla Questura .

Tempistica

Nel caso in cui non sia necessaria l’udienza il decreto del Giudice è disponibile in media entro 15 giorni dalla domanda correttamente depositata. In caso contrario i tempi sono dipendenti dalla gravità ed urgenza del caso.

In relazione ai motivi di urgenza è indispensabile indicare la causa che ha impedito di richiedere il consenso dell’altro genitore e di presentare il ricorso in tempi utili, con ampio anticipo rispetto alla data prevista per la partenza (non è sufficiente la semplice indicazione della prossima data di partenza).