Autorizzazione al compimento di atti relativi a beni provenienti da eredità accettata con beneficio di inventario (art. 747 c.c)

Cos’è/cosa serve

Gli eredi che abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario, qualora intendano   compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione ( es: sottoposizione a pegno o ipoteca, stipula di transazione)  relativamente sia ai beni mobili sia agli immobili caduti in successione devono chiedere l’autorizzazione al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ossia il tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi 5 anni dall’avvenuta accettazione (co. 2 art..493 c.c.)

La violazione di tale obbligo  comporta la decadenza  dal beneficio d'inventario dell'erede, che sarà considerato erede puro e semplice e di conseguenza  potrà essere chiamato a  rispondere degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.

La stessa procedura  si applica altresì al chiamato all’eredità che, pur non avendo ancora accettato o rinunciato all’eredità intenda procedere alla vendita dei beni che non si possono conservare o la cui conservazione sia economicamente dispendiosa.

Normativa

- Art. 747 Codice di Procedura Civile e art. 493 Codice Civile

Chi può richiederla

L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario (nel caso in cui si tratti di minori la richiesta dovrà essere presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore nel caso di interdetti).

Come si svolge il procedimento

Il richiedente deve depositare apposita istanza  (v. sotto modulistica),  unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione necessaria a comprovare le ragioni della domanda, nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale. Nel caso in cui si richieda l’autorizzazione alla vendita è necessario depositare, per gli immobili,  una perizia giurata, per i beni mobili registrati (veicoli) la valutazione di una rivista specializzata o di un autosalone

La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.

A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, il Tribunale, previo parere favorevole del Giudice Tutelare nel caso in cui la domanda riguardi minori e del P.M., provvede con decreto contro il quale è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione (ovvero dalla notifica se reso nei confronti di più parti).

Emesso il provvedimento, l’istante dovrà poi richiedere una copia conforme dello stesso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione.

 

L’assistenza del difensore è facoltativa.

Cosa serve

- Nota d’iscrizione a ruolo

- Contributo unificato da Euro 98,00 e marca da Euro 27,00 (se il procedimento riguarda minori si ha l’esenzione dal contributo unificato, ma la marca da Euro 27,00 è comunque dovuta);

- copia della documentazione atta a dimostrare il fondamento della domanda

 

 

Tempistiche

Il provvedimento di autorizzazione alla vendita di beni ereditari è emesso in tempi relativamente brevi.