Procedure di rettificazione, formazione, correzione degli atti di stato civile

Cos’è/cosa serve

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale per la formazione,  rettifica, correzione, ricostruzione degli atti dello stato civile, anche ricevuti da autorità straniere,  nonché per la cancellazione di un atto indebitamente registrato o  trascritto.

Il  procedimento  può essere altresì promosso in ogni tempo dal Procuratore della Repubblica.

Lo stesso ricorso deve essere proposto anche da parte di chi voglia opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di ricevere e   trascrivere in tutto o in parte una dichiarazione o un  atto o di eseguire un’annotazione o altro adempimento.

Normativa

- Artt. 95-100 del  D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)
Nuovo Ordinamento Stato Civile

Chi può richiederla

La parte interessata, il Comune presso il quale l’atto è  iscritto o trascritto, il Procuratore della Repubblica.

Competenza

 Il tribunale competente è quello del luogo in cui si trova l’Ufficio di stato civile presso il quale l’atto deve iscriversi o trascriversi o presso  il quale l’atto è registrato.

Come si svolge il procedimento

La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.

Il Tribunale può assumere informazioni, acquisire documenti e convocare,  ove ritenuto  necessario, l’Ufficiale di stato civile; , provvede comunque  sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove trattasi di atto riguardante un minore,  il Giudice Tutelare.

Avverso il decreto può essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, se reso nei confronti di una sola parte, ovvero dalla notifica, se reso nei confronti di più parti

Una volta decorsi i termini per proporre reclamo, il cancelliere trasmette d’ufficio allo stato civile competente copia del decreto.

Cosa serve

  • Nota iscrizione a ruolo
  • Ricorso
  • Copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
  • Copia di carta d’identità o passaporto
  • Permesso di soggiorno
  • Atto notorio attestante le circostanze di cui al ricorso
  • Certificato attestante il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile (nel caso di opposizione relativa)

Costi