Procedure di rettificazione, formazione, correzione degli atti di stato civile

Cos’è/cosa serve

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale per la formazione,  rettifica, correzione, ricostruzione degli atti dello stato civile, anche ricevuti da autorità straniere,  nonché per la cancellazione di un atto indebitamente registrato o  trascritto.

Il  procedimento  può essere altresì promosso in ogni tempo dal Procuratore della Repubblica.

Lo stesso ricorso deve essere proposto anche da parte di chi voglia opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di ricevere e   trascrivere in tutto o in parte una dichiarazione o un  atto o di eseguire un’annotazione o altro adempimento.

Normativa

- Artt. 95-100 del  D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)
Nuovo Ordinamento Stato Civile

Chi può richiederla

La parte interessata, il Comune presso il quale l’atto è  iscritto o trascritto, il Procuratore della Repubblica.

Competenza

 Il tribunale competente è quello del luogo in cui si trova l’Ufficio di stato civile presso il quale l’atto deve iscriversi o trascriversi o presso  il quale l’atto è registrato.

Come si svolge il procedimento

La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.

Il Tribunale può assumere informazioni, acquisire documenti e convocare,  ove ritenuto  necessario, l’Ufficiale di stato civile; , provvede comunque  sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove trattasi di atto riguardante un minore,  il Giudice Tutelare.

Avverso il decreto può essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, se reso nei confronti di una sola parte, ovvero dalla notifica, se reso nei confronti di più parti

Una volta decorsi i termini per proporre reclamo, il cancelliere trasmette d’ufficio allo stato civile competente copia del decreto.

Cosa serve

  • Nota iscrizione a ruolo
  • Ricorso
  • Copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
  • Copia di carta d’identità o passaporto
  • Permesso di soggiorno
  • Atto notorio attestante le circostanze di cui al ricorso
  • Certificato attestante il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile (nel caso di opposizione relativa)
 

AVVISI E NEWS – Accessi e pagamenti

AVVISI E NEWS

2161 -normativa pagamento C.U. dal 1.1.2023

o.d.s. 35-2022 orario apertura cancellerie 9-13

DPI P.A. 29.4.2022

2139- COVID 19 - precisazioni disposizioni D.L. 24-2022

2138- COVID 19 proroga protocollo- udienze civili famiglia

2137 COVID 19 - disposizioni D.L. 24-2022

2131- controllo GREEN PASS ultracinquantenni dal 15.2.2022

2130 integrazione per UNEP - controllo GREEN PASS all'ingresso uff. giud.

2130 - controllo GREEN PASS all'ingresso uff. giud. dal 1.2.2022

o.d.s. 1-2022 controllo green pass- provv. congiunto Procura - Trib.

o.d.s. 34-2021 greenpass- prot. congiunto Tribunale - Procura

Accesso personale amministrativo e non contrattualizzato- o.d.s. 31-2021 obbligo green pass

Circolare del Capo dipartimento DOG del 13.10.2021 sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19

Decreto n.2112 del 14.6.2021- Tribunale di Lecco-proroga trattazione scritta ud. famiglia cons. fino al 31.7.2021

Decreto n.2101 del 28.10.2020- Tribunale di Lecco-proroga decreti 2086 e 2099-20 Udienze in trattazione scritta

 Decreto n.2099 del 11.9.2020- Tribunale di Lecco- appendice al protocollo per la trattazione delle udienze civili in materia di famiglia consensuali - trattazione scritta

Trattazione udienze esecuzioni mobiliari settembre ottobre 2020

Decreto n. 2095 del 22.7.2020- Tribunale di Lecco- modifica protocollo allegato sub B Decreto n.2086- udienze civili da remoto

Decreto 2094 del 30.6.2020 - Tribunale di Lecco - misure organizzative fino al 31.7.2020- trattazione affari giudiziari

Decreto n. 2093 del 30.6.2020- Tribunale e Procura della Repubblica di Lecco- REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI DALL' 1 AL 31 LUGLIO 2020

Udienze dottor Marradi- mese di luglio 2020

Cancelleria civile determinazioni accessi e organizzazione interna per recupero arretrato

Dibattimento penale- Rinvii mese di maggio

PROCEDURE IMMOBILIARI - INDICAZIONI OPERATIVE

Vademecum ACCESSI AREA CIVILE2 - FALLIMENTI ED ESECUZIONI

Vademecum ACCESSI AREA CIVILE 1- Contenzioso- Lavoro- Volontaria giurisdizione

Modalità inoltro documenti cancelleria penale

Modalità gestione afflusso utenza cancellerie penali

Decreto 2089 dell'11.5.2020 Tribunale e Procura della Repubblica di Lecco - regolamentazione accessi

Decreto 2086 con i protocolli aggiornati con Decreto 2086 bis del 6.5.2020 Tribunale di Lecco -Linee Guida ripresa attività giudiziaria dal 12.5.20

Dibattimento penale- rinvii udienze aprile

Volontaria giurisdizione - Avviso deposito atti sino al 30.6.20

Decreto 2082 del 15.4.20- Tribunale di Lecco- rinvio udienze civili e penali a data successiva al 30.6.2020

Decreto 2081 del 14.4.20- Tribunale e Procura della Repubblica di Lecco-COVID 19 rilevazione temperatura corporea all'ingresso UU.GG.

Decreto 2078 del 1.4.2020- Tribunale di Lecco- proroga disposizioni per accesso Unep

Decreto 2076 del 19.3.2020 -Tribunale di Lecco disposizioni organizzative ex DL 18-2020 COVID 19

Disposizioni del Giudice delle Esecuzioni- 11.3.2020

Disposizioni dei Giudici Delegati ai Fallimenti - 11.3.2020

Decreto 2075 del 10.3.20 Tribunale di Lecco - COVID 19 - disposizioni accesso UNEP

Decreto 2074 del 9.3.20 Tribunale di  Lecco- COVID 19 -ulteriori misure di contenimento

Decreto 2073 del 5.3.20 Tribunale di Lecco -misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19

RINVIO UDIENZE PENALI FISSATE FINO AL 22.3.2020

 

 

Procedure di rettificazione, formazione, correzione degli atti di stato civile

Cos’è/cosa serve

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale per la formazione,  rettifica, correzione, ricostruzione degli atti dello stato civile, anche ricevuti da autorità straniere,  nonché per la cancellazione di un atto indebitamente registrato o  trascritto.

Il  procedimento  può essere altresì promosso in ogni tempo dal Procuratore della Repubblica.

Lo stesso ricorso deve essere proposto anche da parte di chi voglia opporsi al rifiuto dell’Ufficiale di stato civile di ricevere e   trascrivere in tutto o in parte una dichiarazione o un  atto o di eseguire un’annotazione o altro adempimento.

Normativa

- Artt. 95-100 del  D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 223/l)
Nuovo Ordinamento Stato Civile

Chi può richiederla

La parte interessata, il Comune presso il quale l’atto è  iscritto o trascritto, il Procuratore della Repubblica.

Competenza

 Il tribunale competente è quello del luogo in cui si trova l’Ufficio di stato civile presso il quale l’atto deve iscriversi o trascriversi o presso  il quale l’atto è registrato.

Come si svolge il procedimento

La cancelleria iscrive a ruolo il procedimento e rilascia il relativo numero attraverso il quale l’utente, collegandosi al Portale Telematico del Ministero della Giustizia (consultazione pubblica dei registri), può seguire l’iter del procedimento.

Il Tribunale può assumere informazioni, acquisire documenti e convocare,  ove ritenuto  necessario, l’Ufficiale di stato civile; , provvede comunque  sulla domanda in Camera di Consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove trattasi di atto riguardante un minore,  il Giudice Tutelare.

Avverso il decreto può essere proposto reclamo alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, se reso nei confronti di una sola parte, ovvero dalla notifica, se reso nei confronti di più parti

Una volta decorsi i termini per proporre reclamo, il cancelliere trasmette d’ufficio allo stato civile competente copia del decreto.

Cosa serve

  • Nota iscrizione a ruolo
  • Ricorso
  • Copia integrale dell’atto di nascita (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita);
  • Copia di carta d’identità o passaporto
  • Permesso di soggiorno
  • Atto notorio attestante le circostanze di cui al ricorso
  • Certificato attestante il rifiuto dell’Ufficiale dello Stato Civile (nel caso di opposizione relativa)

Costi

Autorizzazione al compimento di atti relativi a beni provenienti da eredità accettata con beneficio di inventario (art. 747 c.c)

Cos’è/cosa serve

Gli eredi che abbiano accettato l’eredità con beneficio di inventario, qualora intendano   compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione ( es: sottoposizione a pegno o ipoteca, stipula di transazione)  relativamente sia ai beni mobili sia agli immobili caduti in successione devono chiedere l’autorizzazione al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ossia il tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi 5 anni dall’avvenuta accettazione (co. 2 art..493 c.c.)

La violazione di tale obbligo  comporta la decadenza  dal beneficio d'inventario dell'erede, che sarà considerato erede puro e semplice e di conseguenza  potrà essere chiamato a  rispondere degli eventuali debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.

La stessa procedura  si applica altresì al chiamato all’eredità che, pur non avendo ancora accettato o rinunciato all’eredità intenda procedere alla vendita dei beni che non si possono conservare o la cui conservazione sia economicamente dispendiosa.

Normativa

- Art. 747 Codice di Procedura Civile e art. 493 Codice Civile

Chi può richiederla

L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario (nel caso in cui si tratti di minori la richiesta dovrà essere presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore / curatore nel caso di interdetti e inabilitati).

Come si svolge il procedimento

Il richiedente deve depositare apposita istanza  (v. sotto modulistica),  unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e alla documentazione necessaria a comprovare le ragioni della domanda, nella cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, previo appuntamento da prenotare online al link presente sulla HOMEPAGE, selezionando cancelleria Volontaria Giurisdizione (oppure qui).

Nel caso in cui si richieda l’autorizzazione alla vendita è necessario depositare, per gli immobili,  una perizia giurata, per i beni mobili registrati (veicoli) la valutazione di una rivista specializzata o di un autosalone

La cancelleria iscriverà a ruolo il procedimento e rilascerà il relativo numero nonché il provvedimento di fissazione udienza. E’ possibile seguire lo stato del proprio procedimento scaricando l' app Giustizia Civile dal proprio store,  inserendo il numero di iscrizione a ruolo del fascicolo, consegnato dalla cancelleria al momento del deposito dell’istanza, seguendo il percorso : Corte d'Appello di Milano-Tribunale di Lecco-Volontaria Giurisdizione-N° R.G. Procedimento.

A seguito del deposito del ricorso in cancelleria, il Tribunale, previo parere favorevole del Giudice Tutelare nel caso in cui la domanda riguardi minori, e provvede con decreto contro il quale è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello nel termine di 10 giorni dalla comunicazione (ovvero dalla notifica se reso nei confronti di più parti).

Emesso il provvedimento, l’istante dovrà poi richiedere una copia conforme dello stesso inviando una mail a: ufficiocopieareacivile1.tribunale.lecco@giustizia.it .

L’assistenza del difensore è facoltativa.

Cosa serve

- Nota d’iscrizione a ruolo

- Contributo unificato da Euro 98,00 e diritti di cancelleria da Euro 27,00 (da pagarsi con PagoPA) . Se il procedimento riguarda minori si ha l’esenzione dal contributo unificato, ma i diritti di cancelleria da Euro 27,00 sono comunque dovuti);

- copia della documentazione atta a dimostrare il fondamento della domanda

Tempistiche

Il provvedimento di autorizzazione alla vendita di beni ereditari è emesso in tempi relativamente brevi.